SULLA FORMAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI

 

Ritengo opportuno premettere che nella normale gestione di un condominio, ad inizio anno viene presentato ai condomini un Preventivo in base al quale si delineano le presumibili spese che dovranno essere eseguite nel corso dell’anno, onde consentire a tutti di conoscere i diversi fabbisogni: ogni anno viene pertanto inviato ai condomini il detto prospetto nel quale sono state iscritte le varie voci di spesa e le cifre previste per ognuna di esse, e ciò per consentire di versare le somme necessarie alla gestione in via anticipata.

Solo a conclusione della gestione annuale, che di norma viene fatta coincidere al 31 dicembre di ogni anno (in sintonia con la conclusione dell’anno solare), con la presentazione del Bilancio Consuntivo (composto normalmente da tre prospetti: Bilancio delle Entrate e delle Uscite, Situazione Patrimoniale, Rendiconto Consuntivo), ed in particolare dal Rendiconto relativo, si viene a conoscenza di come le somme versate anticipatamente sono state effettivamente spese, e di conseguenza se sono state insufficienti oppure se sono state versate in eccedenza. Tale differenza che si verifica a consuntivo viene denominata Conguaglio, e può essere, rispettivamente a quanto espresso in precedenza, attivo o passivo, ovvero a credito o a debito dei condomini.

In tale ottica è opportuno soffermarsi a verificare un Rendiconto Consuntivo di un anno rispetto al Preventivo dello stesso anno: solo in tal modo si può apprendere l’importo esatto del Conguaglio.

Tanto premesso, nell’ambito della verifica consuntiva, potrete notare che in allegato al Bilancio Consuntivo di ogni anno è presente il Riparto millesimale consuntivo: in tale prospetto sono riportati i totali di spesa spese per ogni singola tabella di riparto, che sommati danno origine all’importo complessivamente imputato ad ogni condomino; tale importo viene messo a confronto con il totale delle quote dovute a preventivo per rilevare il Conguaglio che, come osservato in precedenza, potrà essere attivo (a credito del condomino) o passivo (a debito del condomino).

 

Studio Associato Masecchia e Panariello

Napoli